IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTA la legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  istitutiva  del  Fondo
Speciale per la Ricerca Applicata;
VISTA  la  legge  17  febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale";
VISTA la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione  agli  interventi
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla
formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
VISTA  la  Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento
dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici  di
ricerca;
VISTO  l'art.  1  della  legge  5 agosto 1988, n. 346, concernente il
finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore  a
10 miliardi di Lire;
VISTA  la  legge  9  maggio  1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.
373  e,  in  particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito
della   soppressione   del   CIPI,   ha   attribuito   al    Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  le
funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione  del
Fondo  Speciale  Ricerca  Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett.
e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
VISTA la delibera 29 aprile  1994  del  Ministro  dell'Universita'  e
della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 109  del  12  maggio  1994,  per  la  concessione  delle
agevolazioni  previste  dagli  interventi a valere sul Fondo Speciale
per la Ricerca Applicata;
VISTA la Deliberazione n. 302 del 9  giugno  1995,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura
semplificata per la concessione di agevolazioni a  valere  sul  Fondo
Speciale  per  la  ricerca  applicata  per  iniziative  di  ricerca e
sviluppo promosse da piccole e medie imprese";
VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e
Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
VISTA  la  Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e
Medie Imprese n. 96/C 213/04,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59, "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", che, all'art. 11, comma 1,  lett.    D),  delega  il
Ministro  dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
ad emanare uno o piu' decreti diretti a  riordinare e  razionalizzare
gli  interventi  diretti  a  promuovere  e sostenere il settore della
ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti  nel
settore stesso;
VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che,
in  sede  di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa   comunitaria   in   materia,   autorizza    il    Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  ad
aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita'  di
intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al
n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata
legge;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta  le  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
RITENUTA l'opportunita' di procedere, nelle more dell'emanazione  dei
decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) delle
legge  n.  59/97,  all'adeguamento  alle  normative comunitarie delle
forme, limiti e modalita' degli  strumenti  di  intervento  a  favore
della   ricerca  applicata,  anche  al  fine  di  razionalizzare  gli
investimenti ed accrescerne la tempestivita' e l'efficacia;
                           D E C R E T A:
                               Art. 1
                  (criteri e modalita' procedurali)
1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi  a
valere  sul  fondo speciale ricerca applicata istituito con l'art.  4
della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati  i
criteri e le modalita' procedurali di cui ai seguenti articoli.