IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata; VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale"; VISTA la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria"; VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; VISTA la Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; VISTO l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di Lire; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 12 agosto 1977, n. 675; VISTA la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata; VISTA la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese"; VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o piu' decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso; VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; RITENUTA l'opportunita' di procedere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) delle legge n. 59/97, all'adeguamento alle normative comunitarie delle forme, limiti e modalita' degli strumenti di intervento a favore della ricerca applicata, anche al fine di razionalizzare gli investimenti ed accrescerne la tempestivita' e l'efficacia; D E C R E T A: Art. 1 (criteri e modalita' procedurali) 1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata istituito con l'art. 4 della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati i criteri e le modalita' procedurali di cui ai seguenti articoli.